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Regolamento sulla ricerca

Approvato dalla Comunità della Riserva con delibera n. 6 in data 25 Giugno 2012

  • ARTICOLO 1. Definizione
    La ricerca all’interno della Riserva si avvale delle linee guida del Piano della Riserva al Titolo 6.
  • ARTICOLO 2. Autorizzazioni
    Sono ammesse alla valutazione del Consiglio di Gestione le domande di richiesta di autorizzazione alla ricerca tramite il “modulo di autorizzazione alla ricerca”. Nel caso di ricerca archeologica il permesso di ricerca è concesso dal Consiglio di Gestione a seguito dell’ottenimento  dell’autorizzazione  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della Lombardia. In particolare si riporta l’art 107 del D.Lgs 22.01.04, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (http://www.archeologia.beniculturali.it): «È di regola vietata la riproduzione di beni culturali  che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale».
  • ARTICOLO 3. Documentazione da fornire all’Ente Riserva
    Alla scadenza del termine dell’autorizzazione il ricercatore ha tempo 60 giorni per fornire all’Ente Riserva i seguenti materiali:
    – Le fotografie e rilievi in formato digitale debitamente suddivisi per roccia esaminata (D.Lgs 22.01.04, n. 42, art. 109);
    – L’indicazione delle rocce esaminate e della loro localizzazione precisa su cartografia fornita dalla Riserva;
    – Una relazione illustrativa delle ricerche effettuate da presentare all’interno di un bollettino della Riserva.
    I dati consegnati saranno mantenuti nell’Archivio della Riserva e non divulgati. L’Ente Riserva mantiene il diritto di chiedere l’autorizzazione all’utilizzo al legittimo proprietario. Si  richiede inoltre  una  copia  del  materiale  definitivo  prodotto (pubblicazione,  tesi,  video…)  da conservare in consultazione.
  • ARTICOLO 4. Esclusione dai costi
    I ricercatori autorizzati sono esclusi dal pagamento dei costi di accesso alla Riserva.
  • ARTICOLO 5. Azioni di tutela
    I ricercatori o gli istituti che non ottempereranno alle dichiarazioni sottoscritte saranno esclusi da future analisi interne alla Riserva, la Riserva negherà l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini dei propri beni culturali e saranno imputati costi di accesso in base al personale dichiarato per il periodo richiesto con un aumento del 25% dei costi. La Riserva è autorizzata ad effettuare sopralluoghi ed ispezioni durante le campagne di ricerca.

Allegati e link utili

Scarica il Regolamento

Scarica il Modulo autorizzazione e sostegno ricerca

Scarica il Modulo richiesta patrocinio